Modalità di associazione

I fondi pensione e altre organizzazioni individuate unanimemente dai soci promotori sono ammessi a partecipare con deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo.
L'ammissione dei soci aggregati è subordinata alla presentazione, contestualmente alla domanda di adesione, di una comunicazione a firma del legale rappresentante, nella quale si attesti che l'ordinamento interno del fondo è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per i fondi istituiti successivamente al 21 aprile 1993 per quanto attiene ai seguenti aspetti:

  1. informativa preliminare all’adesione e comunicazione periodica agli iscritti
  2. modelli di gestione delle risorse finanziarie;
  3. regime delle prestazioni;
  4. criteri di composizione e competenze degli organi collegiali.